DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE
DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO
RAPPORTI TRA MEDICI VETERINARI
RAPPORTI CON LA CLIENTELA
RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE
Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico
Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica.
In particolare, dedica la sua opera:
alla protezione dell´uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall´ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale;
alla prevenzione e alla diagnosi e cura delle malattie degli animali e al loro benessere;
alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutele delle biodiversità, dell´ambiente e della coesistenza compatibile con l´uomo;
alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed esotici;
alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;
alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale;
alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione ad alla valutazione dei rischi connessi.
Art. 2 – Definizione – La deontologia veterinaria è l´insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell´esercizio della professione. L´ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 3 – Ambito di applicazione – Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti degli utenti.
Art. 4 – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonchè delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l´infrazione.
Art. 5 – Responsabilità disciplinare – La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza o dall´ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.
Art. 6 – Attività all´estero e attività in Italia dei Medici Veterinari – Nell´esercizio di attività professionali all´estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui viene svolta l´attività.
Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell´esercizio dell´attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Art. 7 – Applicabilità – Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all´Albo professionale, anche da coloro che risultino iscritti all´elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l´iscrizione all´Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n 750.
Art. 8 – Inosservanza – L´inosservanza o l´ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell´esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi.
DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO
Art. 9 – Comportamento secondo scienza e coscienza – L´esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza. 1
Art. 10 – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all´osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
Art. 11 – Doveri di lealtà e correttezza – Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
Art. 12 – Dovere di indipendenza intellettuale – Nell´esercizio dell´attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia politica e sesso.
Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza – È dovere primario e fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull´attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a seguito dell´atto professionale, fatti salvi i casi previsti per Legge.
Art. 14 – Dovere di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E´ tenuto a denunciare all´Ordine ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l´Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela ed a quella del decoro professionale.
Art. 15 – Dovere di competenza – Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
Art. 16 – Dovere di aggiornamento professionale – È dovere del Medico Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l´attività.
Art. 17 – Dovere di informativa sull´esercizio professionale – È dovere del Medico Veterinario dare informazioni all´utente sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità.
Art. 18 – Dovere di assistenza – Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Art. 19 – Dovere di informativa sul benessere – È dovere del Medico Veterinario informare il cliente sullo stato di benessere degli animali visitati.
Art. 20 – Dovere di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell´esercizio della professione, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale e da animali.
RAPPORTI TRA MEDICI VETERINARI
Art. 21 – Rapporto fra Colleghi – Il Medico Veterinario deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinchè il Consiglio dell´Ordine promuova iniziative di conciliazione.
Art. 22 – Rapporti con il Consiglio dell´Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare con il Consiglio dell´Ordine di appartenenza per l´attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell´Ordine di appartenenza.
L´Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste modifiche e ne informa la Federazione Nazionale.
Art. 23 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti; nel contempo deve attuare le condizioni per il miglioramento professionale degli stessi.
I collaboratori ed i sostituti si devono fare carico della responsabilità professionale contrattuale.
Art. 24 – Rapporti con i tirocinanti – Il Medico Veterinario è tenuto verso i tirocinanti ad assicurare la effettiva e proficua pratica professionale al fine di consentire un´adeguata formazione.
RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Art. 25 – Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sulla assunzione della responsabilità professionale.
Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull´identità del cliente.
Art. 26 – Autonomia del rapporto – Il Medico Veterinario ha l´obbligo di salvaguardare gli interessi della clientela nel miglior modo possibile nell´osservanza della legge e dei principi deontologici e del consenso informato nella pratica veterinaria.
Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, nè suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità.
Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
Art. 27 – Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l´obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto d´interessi 2.
Art. 28 – Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale è violazione dei doveri professionali, la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale, quando non scusabile o quando dovesse procurare rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.
Art. 29 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria 3 – Il Medico Veterinario, all´atto dell´assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonchè le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell´informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta.
Il Medico Veterinario deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell´animale paziente e la durata presumibile dell´intervento professionale.
È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell´animale paziente.
Art. 30 – Medicine non convenzionali – La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico veterinario.
Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell´esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, acquisito il consenso del cliente debitamente informato.
Art. 31 – Consegna di documenti – Il Medico Veterinario è in ogni caso tenuto a rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione clinica e ogni documentazione ricevuta dal cliente, qualora questo ne faccia formale richiesta e comunque al termine della prestazione.
Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione ai fini contabili e di archivio storico 4.
Art. 32 – Richiesta di pagamento – Il Medico Veterinario può richiedere al cliente l´anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull´onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al termine dell´incarico.
È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.
Art. 33 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso – Il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.
Art. 34 – Rinuncia all´assistenza – Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la sanità ed il benessere dell´animale paziente.
RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
Art. 35 – Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, documentandosi con le pubblicazioni scientifiche più aggiornate in merito all´argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all´Ordine di eventuali pubblicazioni non rispondenti a quanto da lui dichiarato per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 36 – Divieto di uso di espressioni ed atteggiamenti sconvenienti ed offensivi – Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il Medico Veterinario deve evitare di usare atteggiamenti ed espressioni sconvenienti ed offensivi nell´attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti degli utenti.
Art. 37 – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti – L´iscrizione all´Albo è requisito necessario ed essenziale per l´esercizio dell´attività professionale di Medico Veterinario.
Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l´uso di un titolo professionale non posseduto o l´utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.
Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come tale sanzionabile.
Risponde dell´infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un´attività irregolare.
Art. 38 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici – Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Art. 39 – Arbitrato – Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, nè come arbitro nominato dalle parti, nè come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l´autonomia.
In particolare dell´esistenza di rapporti professionali con una delle parti l´arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all´incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all´espletamento dell´incarico.
Art. 40 – Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell´esercizio della professione.
Art. 41 – Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell´autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinari liberi professionisti ed il Servizio Sanitario Nazionale, con l´intervento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e degli Ordini Provinciali dei Veterinari. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l´Ordine di appartenenza su compiti ed adempimenti richiesti dal S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.
Art. 42 – Cointeressenza – Il Medico veterinario svolge attività professionale a prevalente apporto intellettuale 5.
Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.
Art. 43 – Tempo per l´azione – Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi.
Certificazioni
Art. 44 – Certificazioni – Il Medico Veterinario, cui venga richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente constatato.
Art. 45 – Prescrizioni – Il Medico Veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa.
Associazione e Società
Art. 46 – Associazione e Società – I Medici Veterinari iscritti all´Albo possono associarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della libera professione, a condizione che l´associazione/società risulti da idoneo atto sottoscritto dai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l´Ordine di appartenenza dei Medici Veterinari interessati e presso l´Ordine sul cui territorio si svolge prevalentemente l´attività professionale di competenza.
Rapporti con altre professioni
Art. 47 – Rapporti con altre professioni – Il Medico Veterinario, nell´esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze; eventuali violazioni vanno segnalate all´Ordine.
Pubblicità 6
Art.48 – Pubblicità – Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, indicando i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè l´onorario e i costi complessivi delle prestazioni.
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall´Ordine provinciale.
E´ vietata ogni forma di pubblicità non palese.
Onorari
Art. 49 – Onorari professionali – Il professionista determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del codice civile.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50 – Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l´ambito di applicazione dei principi generali espressi.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzione dell´attività istituzionale di aggiornamento e formazione.
Note
1 Tale comportamento deve essere inteso come l´espressione di quel delicato equilibrio che il Medico Veterinario assume nelle scelte cliniche caso per caso, tra bagaglio scientifico collettivo ed individuale e le personali convinzioni morali.
Scienza e coscienza non sono oggetto di arbitrio, ma seppur lasciate alle singole individualità professionali, possono essere sempre oggetto di giudizio esterno del corpo professionale e prevedono assunzione di forti responsabilità professionali sul proprio operato.
2 Si verifica un conflitto di interessi quando il Medico Veterinario si trova in una condizione nella quale il comportamento e le scelte nonchè il giudizio professionale riguardante un interesse primario – la salute del paziente, la veridicità dei risultati di una ricerca, l´oggettività della prestazione d´informazione, le finalità istituzionali, gli interessi del cliente ecc – è comprovatamente alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.
Il conflitto d´interesse non è un comportamento, ma è una condizione e proprio per questo diviene moralmente riprovevole soltanto quando provoca comportamenti riprovevoli.
3 È necessario esplicitare la differenza tra consenso informato in medicina umana e veterinaria. Per consenso informato si intende l´affermazione dell´autonomia individuale ( in atto o potenziale) del paziente nelle pratiche mediche. Questa definizione può valere solo per coloro che ne posseggono le caratteristiche indispensabili cioè l´uomo e non gli animali.
Nel testo si parla di consenso informato nella pratica veterinaria a ragione del fatto che il termine è entrato in uso e che nella sua estrinsecazione pratica comporta il trattare lo stesso genere di argomentazione della medicina umana (diagnosi, terapia ecc.) senza per questo pensare di attribuire al paziente le stesse caratteristiche di autonomia tipiche dell´essere umano.
Nell´ambito dell´espletazione del consenso informato il medico veterinario può fare riferimento al sistema di controllo della qualità e alle buone pratiche veterinarie che applica nella propria struttura.
4 Questo articolo rientra il quella nuova visione del rapporto Medico Veterinario – cliente che trova le sue basi su un rapporto fiduciario ed allo stesso tempo trasparente e condiviso abbandonando la visione paternalistica della medicina.
5 La deontologia vieta di svolgere un´altra attività, se tale attività comporta una qualsiasi limitazione od influenza l´indipendenza intellettuale del Medico veterinario nello svolgimento dell´attività professionale.
6 La modifica di questa sezione e di quella successiva si è resa necessaria con l´approvazione della Legge Bersani ed inoltre sono stati oggetto di specifico e costruttivo confronto con l´Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.
Tale concertazione si è resa necessaria anche a seguito dell´attività ispettiva svoltasi nello scorso mese di maggio presso la Fnovi. Con la AGCM sono stati presi degli impegni che riguardano l´abrogazione delle tariffe minime, la possibilità di fare pubblicità informativa su titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, l´onorario e i costi complessivi delle prestazioni che dovrebbero portare ad un a possibile definizione del procedimento.