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Come al solito, quando si tratta di diritto, il comune cittadino sprovvisto di Laurea in Giurisprudenza o affine deve rassegnarsi ad accontentarsi di voci, sentito dire e opinioni, oppure tuffarsi in un mare di complicazioni e paroloni e informazioni contrastanti, sperando di poter riemergere dall’altra parte di questo oceano tenendo saldo fra i denti un barlume di verita’. Insomma, riparafrasando, la chiarezza e’ piu’ rara dei diamanti in tali circostanze. Ecco i miei ritrovamenti in merito: mi sembrava giusto condividerli con i lettori che si chiedono che cosa sia legale e cosa non lo sia in Italia in merito. Fermo restando che, nel Bel Paese, il fatto che qualcosa sia illegale non ferma proprio tutto e tutti, ma vogliamo essere ottimisti.

In ogni caso, ben conscio della mia terrificante ignoranza in materia, ci tengo a precisare che l’articolo seguente e’ frutto di ricerca indipendente ed e’ quello che ci ho capito io: non sono un avvocato, ma nella vita ci si arrangia con quello che si ha.

Dunque, punto numero uno, quali sono le leggi pertinenti all’orrore? Sono due le principali, e cioe’:

a) Il Decreto Legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992, attuazione della Direttiva C.E.E. n. 86/609 del 24 novembre 1986

b) Il Regolamento (CE) n. 1223/2009, che impedisce la vendita di prodotti cosmetici i cui ingredienti o il cui prodotto finito sia stato testato sugli animali (commento a parte poi).

c) L’articolo 13 della Legge di delegazione europea, approvato il 31 Luglio 2013, attuazione della Direttiva 2010/63/UE

Ora, quello che fa scalpore nei media attualmente e’ evidentemente la seconda, recentissima e ancora discussa, attuazione per l’appunto della tanto contestata Direttiva 2010/63, considerata da diverse associazioni (e anche dal sottoscritto, anche se questo vale poco) come incompleta, insoddisfacente e insufficiente su molti punti di vista, fra le quali le onnipresenti “deroghe” (cioe’ eccezioni), che si vedono in moltissimi articoli di essa. Insomma, la Direttiva Europea suona un sacco come “si’, dovreste fare cosi’, ma in fondo fate quel che vi pare”. Tuttavia, con la nuova legge, l’Italia si sarebbe macchiata di un terribile peccato agli occhi dei vivisettori. Ebbene si’, perche’, per una volta, l’Italia si e’ portata avanti di un passo rispetto all’europa e, in merito a taluni punti, la nuova legge risulta essere piu’ restrittiva della Direttiva. Ora, i sostenitori della vivisezione sostengono che tale legge risulti essere un’infrazione, in quanto la Direttiva proibiva esplicitamente attuazioni piu’ severe della stessa. Tuttavia, io non ho trovato alcuna menzione di cio’ nel testo della Direttiva, sebbene debba ammettere che sono 47 pagine di “legalese” fittissimo e non sono di certo competente in materia. Tuttavia, questo ho trovato:

“L’atteggiamento nei confronti degli animali dipende an che dalla percezione nazionale e in taluni Stati membri vi è l’esigenza di mantenere norme in materia di benessere degli animali più ampie di quelle approvate a livello dell’Unione. Nell’interesse degli animali e purché ciò non pregiudichi il funzionamento del mercato interno, è opportuno consentire agli Stati membri una certa flessibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad una protezione più estesa degli animali nella misura in cui esse siano compatibili con il TFUE”

Certo, non parla di promulgazione di leggi ulteriori, ma di certo stabilisce che un Paese possa avere norme piu’ restrittive rispetto alla Direttiva. Ma divago, non e’ certo di questo che voglio parlare: i ricercatori al momento stanno protestando contro la nuova norma e la “illegalita'” di tale risulta essere un grosso punto nel loro discorso, ma l’articolo presente mirava soprattutto a mettere chiarezza su cio’ che tali leggi dicono.

Allora, le leggi interessanti sono di certo le piu’ recenti, e questo e’ quello che ho trovato in merito:

b) L’attuazione e’ avvenuta nel Marzo 2013, ma e’ relativa solo ai prodotti cosmetici e cioe’ quelli che, in poche parole, non vengono metabolizzati dal nostro organismo. Tuttavia, si avverte che e’ sempre importante controllare al momento dell’acquisto la marca che si va a finanziare, perche’ tale prodotto potrebbe venire da una ditta che fa uso di sperimentazione animale per i mercati extra-comunitari, come quello statunitense, dove simili leggi non sono in vigore.

c) E questo e’ il pezzo grosso, perche’ la Direttiva europea ha suscitato un enorme scalpore per il suo evidente lassismo in certi ambiti: deroghe ovunque, richiamo alla “valutazione caso per caso” e un diffuso “generalismo”. Ecco alcuni esempi di cosa permette tale Direttiva:

– Deroghe per l’utilizzo di cani e gatti randagi (proibito in Italia dal ’91)

– Utilizzo di primati non-umani in casi speciali (ovviamente la valutazione di tali casi e’ sempre lasciata in mano a, indovinate, vivisettori)

– Utilizzo di specie minacciate di estinzione

– Deroghe per esperimenti senza anestesia, anche estremamente invasivi e dolorosi (nulla di nuovo, tristemente)

– Riutilizzo di un animale come cavia per piu’ esperimenti

– Utilizzo di anidride carbonica come metodo di soppressione “umano” (essenzialmente, soffocamento. Ma vogliamo essere seri?)

Ovviamente, molte associazioni hanno reputato insufficiente tale norma e al momento e’ attivo un movimento che mira al raccoglimento di un milione di firme per ottenere una nuova direttiva: lo si trova facilmente su Facebook, la pagina e’ quella di StopVivisection. La quota e’ da raggiungere entro Ottobre, quindi se non avete firmato, vi invito a farlo ora qua: http://www.stopvivisection.eu/en/content/sign-online . Giusto un piccolo appunto in materia: alla voce “Issuing Authority” ci va il Comune che ha rilasciato la vostra carta d’identita’, presente sul fronte.

La nuova norma italiana, invece, e’ un pochino piu’ severa: essa e’ sotto l’attacco dei sostenitori della sperimentazione animale perche’ vieta’ le seguenti pratiche:

– Sono vietati gli xenotrapianti, cioe’ i trapianti fra specie diverse. In particolare, tale condizione impedisce ai ricercatori di impiantare in animali cellule tumorali umane, per far sviluppare loro un tumore analogo. Questo sembra essere il punto piu’ scottante per la comunita’ scientifica, in quanto molta dell’attuale “ricerca sul cancro” pare si basi per l’appunto su tale metodo.

– Sono vietati gli esperimenti sulle “sostanze d’abuso”, cioe’ tabacco, alcool, e tutte le altre droghe “ricreative”.

– Non potranno piu’ essere allevati sul territorio nazionale cani, gatti e primati non-umani: insomma, niente piu’ futuri Green Hill. Tuttavia, tali animali potranno essere importati dall’estero, ma si spera che l’alzarsi dei costi inibisca il loro utilizzo.

– Nell’ambito didattico, si proibisce la vivisezione al di fuori della formazione di medici e veterinari. Insomma, nelle altre facolta’, la vivisezione sara’ abolita dal curriculum. Anche in questi due ambiti, tuttavia, e’ bene ricordare che dal ’93 e’ possibile appellarsi all’obiezione di coscienza, ed ogni cittadino ha diritto a farlo senza che cio’ mini la sua carriera accademica.

– Obbligo di utilizzo di anestesia e analgesia, anche se qua ovviamente c’e’ una deroga bella grande relativa agli esperimenti che si occupano proprio di cio’.

Insomma, non si parla di “abolizione” ma e’ comunque un colpo importante all’industria vivisezionistica e non a caso sono partite diverse proteste dall’ambiente scientifico in riguardo.

Concludo questa mia “breve sintesi” ricordando che, dalle statistiche degli anni precedenti, risulta che circa UN MILIONE di animali muore ogni anno nei laboratori ITALIANI, alla faccia di chi ci vuole raccontare che la vivisezione in Italia non esiste piu’.

Un ultimo appunto tuttavia: voglio precisare di nuovo che questo articolo e’ frutto di una ricerca personale e, nel caso abbia commesso errori o imprecisioni o abbia semplicemente frainteso, vi pregherei di segnalarmelo cosi’ possa correggere prontamente.

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